Art. 3.
                        Ammissione agli esami
  1.  Sostengono  gli  esami  di  maturita'  gli alunni interni delle
ultime  classi  dei  corsi  sperimentali,  che  vi  siano ammessi dai
rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione e' formulato
dai   consigli   di   classe   secondo   le   disposizioni  contenute
nell'ordinanza concernente gli esami di maturita' dei corsi ordinari.
  2.  Per  gli  alunni  frequentanti  le  penultime  classi dei corsi
sperimentali si applicano le disposizioni sull'abbrevizione del corso
di  studi  (per  merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1
decreto  legislativo  luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44
regio  decreto  4  maggio  1925, n. 653). Detti alunni sostengono gli
esami,  sulla  base  dei  programmi oggetto di sperimentazione, sulle
materie  dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio
ne' della seconda prova scritta.
  3.  I  candidati  privatisti non possono essere ammessi a sostenere
esami  di maturita' negli istituti ove tutte le classi sono impegnate
nell'attuazione  di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento
sia  la  struttura  curricolare  (c.d.  maxisperimentazioni),  con le
seguenti eccezioni:
   abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella  medesima scuola
statale  ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di
maturita' e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
   chiedano  di  sostenere gli esami di maturita' presso gli istituti
statali  ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo
caso  essi sosterranno gli esami di maturita' sui programmi approvati
con decreto ministeriale 31 luglio 1973.