Art. 3. Ammissione agli esami 1. Sostengono gli esami di maturita' gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione e' formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente gli esami di maturita' dei corsi ordinari. 2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni sull'abbrevizione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653). Detti alunni sostengono gli esami, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio ne' della seconda prova scritta. 3. I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturita' negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturita' e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe; chiedano di sostenere gli esami di maturita' presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso essi sosterranno gli esami di maturita' sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.