Art. 5.
                        Giudizio di maturita'
  Alla  formulazione  del giudizio di maturita' partecipano, oltre al
presidente,  i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati
a  pieno  titolo  che,  ai sensi del tredicesimo comma del precedente
art. 4, hanno titolo a condurre il colloquio.