ART. 2. 
1. Il prezzo unitario  dei  titoli  offerti  direttamente  o  per  il
tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo e' unico e  non
e' modificabile nel corso dell'offerta. 
2. Nel caso di offerta in borsa o  al  mercato  ristretto  il  prezzo
minimo  e  l'eventuale  prezzo  massimo  d'asta  non  possono  essere
modificati.