ART. 4. 
1. Se al termine  di  scadenza  le  accettazioni  sono  inferiori  al
quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente  si
sia  riservato  nell'avviso  la  facolta',  da   esercitare,   previa
comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non
festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta. 
2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato. 
3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica  presso
piu' di un membro del consorzio di collocamento. 
4. Se le accettazioni sono superiori al  quantitativo  offerto,  esse
saranno soddisfatte  in  base  a  riparto  proporzionale.  A  ciascun
investitore non possono essere attribuiti quantitativi  inferiori  al
lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri  aggiuntivi  di  riparto
che tengano conto di tale esigenza  e  di  quella  di  assicurare  la
massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito
regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri
di riparto cosi' individuati  possono  essere  applicati  alle  quote
sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento,
isolatamente considerate. 
5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui  all'articolo  5,  le
offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate  categorie  di
investitori, purche' sufficientemente  ampie.  Nel  caso  di  offerte
finalizzate alle quotazioni in borsa,  la  percentuale  da  destinare
indistintamente al pubblico sara' stabilita  in  via  generale  dalla
CONSOB, tenendo conto del loro ammontare.