ART. 6. 1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, puo' emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB. 2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare. 3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla CONSOB e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonche', ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto. 4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le regole che le societa' offerenti, le societa' del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.