ART. 6. 
1.  L'offerente,  durante  il  periodo  dell'offerta,  puo'  emettere
ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB. 
2.  Le  accettazioni  sono  irrevocabili   e   non   possono   essere
assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per  persona
da nominare. 
3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta  alla  CONSOB
e, a mezzo della stampa quotidiana a larga  diffusione,  al  pubblico
nonche', ove si tratti di titoli quotati in  borsa  o  negoziati  nel
mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o  al
Comitato del mercato ristretto. 
4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le  regole  che  le
societa' offerenti, le societa' del gruppo ed i membri del  consorzio
di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato  secondario
dei titoli oggetto del collocamento nel periodo  dell'offerta  ed  in
quelli precedenti e susseguenti  al  fine  di  garantire  la  massima
trasparenza delle operazioni.