ART. 8. 
1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di  qualsiasi  violazione  da
parte dell'offerente delle norme contenute  nel  presente  Capo,  nel
citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del  1974,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati;  in  conseguenza  di
tali violazioni, puo',  in  pendenza  della  offerta,  sospenderla  o
dichiararla decaduta. 
2. La violazione delle  norme  contenute  nel  presente  Capo  e  nei
regolamenti emanati dalla CONSOB,  salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione. 
3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta della CONSOB.