ART. 8. 1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, puo', in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta. 2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla CONSOB, salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione. 3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.