Art. 3. 1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.