Art. 3.
  1. Per denominazione di origine controllata degli  oli  vergini  ed
extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una
zona  caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per
designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e  le
cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e'
ricavata  la  materia  prima,  ai predetti fattori naturali e umani e
alla tecnica di lavorazione.