Art. 7.
  1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di
cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine  controllata
non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei
decreti medesimi.
  2.  A  partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare,
direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione
di origine controllata  in  modo  non  espressamente  consentito  dai
decreti di riconoscimento.
  3.  Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il
divieto  di  cui  al  comma  2  non   si   estende   all'impiego   di
sottospecificazioni  geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di
tenute, di comuni e di frazioni, purche'  graficamente  riportate  in
dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte
le denominazioni riconosciute.