Art. 7. 1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi. 2. A partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. 3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purche' graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.