IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 45 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e
89/396/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1989,   concernenti   la
etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei   prodotti
alimentari destinati al consumatore finale,  nonche'  le  diciture  o
marche  che  consentono  di  identificare  la  partita   alla   quale
appartiene una derrata alimentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  L'etichettatura  dei  prodotti  alimentari,  nonche'  la   loro
presentazione  e  la  relativa  pubblicita'  sono  disciplinate   dal
presente decreto. 
  2. Si intende per: 
   a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni,  dei
marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei  simboli  che
si riferiscono al prodotto alimentare  e  che  figurano  direttamente
sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi  o  sul  dispositivo  di
chiusura  o  su  cartelli,  anelli  o  fascette  legati  al  prodotto
medesimo, o, in mancanza, in conformita'  a  quanto  stabilito  negli
articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento  del  prodotto
alimentare; 
   b)  prodotto  alimentare  preconfezionato  l'unita'   di   vendita
destinata ad essere presentata  come  tale  al  consumatore  ed  alle
collettivita',   costituita   da    un    prodotto    alimentare    e
dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima  di  essere  posto  in
vendita, avvolta interamente  o  in  parte  da  tale  imballaggio  ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere  modificato  senza
che la confezione sia aperta o alterata; 
   c) presentazione dei prodotti alimentari: 
    1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari  o  alla
    loro confezione; 
    2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 
    3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 
    4) l'ambiente nel quale sono esposti; 
   d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita
da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o
avvolto negli esercizi di vendita; 
   e) consumatore il consumatore finale  nonche'  i  ristoranti,  gli
ospedali, le mense ed altre  collettivita'  analoghe,  denominate  in
seguito "collettivita'". 
  3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti  alimentari  non
avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa  pezzatura  anche
se  posti  in  involucro  protettivo,  generalmente  venduti   previo
frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono
considerate involucro o imballaggio.