Art. 10. 
         Termine minimo di conservazione e data di scadenza 
   1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino  alla  quale
il prodotto alimentare  conserva  le  sue  proprieta'  specifiche  in
adeguate  condizioni  di  conservazione;  esso  va  indicato  con  la
dicitura "da consumarsi preferibilmente  entro"  seguita  dalla  data
oppure dalla indicazione del  punto  della  confezione  in  cui  essa
figura. 
   2. La data di scadenza e' la  data  entro  la  quale  il  prodotto
alimentare va  consumato;  essa  va  indicata  con  la  dicitura  "da
consumarsi entro" seguita dalla data  oppure  dalla  indicazione  del
punto della confezione in cui essa figura. 
   3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro  e  nell'ordine,
del giorno, del mese e dell'anno. 
   4. La data puo' essere espressa: 
      a) con l'indicazione del giorno  e  del  mese  per  i  prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi; 
      b) con l'indicazione  del  mese  e  dell'anno  per  i  prodotti
alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di  diciotto
mesi; 
      c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti  alimentari
conservabili per almeno diciotto mesi. 
   5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della  natura  del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del
prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi
in cui tali  accorgimenti  siano  espressamente  richiesti  da  norme
specifiche, le indicazioni di cui ai commi  1  e  2  sono  completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con  particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale  il  periodo  di
validita' e' stato determinato. 
   6.  L'indicazione  del  termine  minimo  di  conservazione  e   di
qualsiasi altra data non e' richiesta per: 
      a) gli ortofrutticoli freschi,  comprese  le  patate,  che  non
siano  stati  sbucciati  o  tagliati  o  che   non   abbiano   subito
trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e  prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose; 
      b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti,
i vini aromatizzati e prodotti  simili  ottenuti  da  frutti  diversi
dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00  93,
2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; 
      c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore  al  10%
in volume; 
      d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta,  le
bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di  capacita'
superiore a 5 litri destinati alle collettivita'; 
      e) i prodotti della panetteria e  della  pasticceria  che,  per
loro natura, sono normalmente consumati entro le  24  ore  successive
alla fabbricazione; 
      f) gli aceti; 
      g) il sale da cucina; 
      h) gli zuccheri allo stato solido; 
      i) i prodotti di confetteria consistenti  quasi  unicamente  in
zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; 
      l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; 
      m) i gelati monodose. 
   7. E' vietata la vendita dei prodotti che  riportano  la  data  di
scadenza a partire dal giorno  successivo  a  quello  indicato  sulla
confezione.