Art. 11 Sede dello stabilimento 1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento puo' essere omessa nel caso di: a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale; b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti destinati ad altri Paesi. 2. Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e' consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.