Art. 11 
                       Sede dello stabilimento 
 
  1. L'indicazione della sede dello stabilimento di  fabbricazione  e
di confezionamento o di solo confezionamento puo' essere  omessa  nel
caso di: 
    a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico
stabilimento ubicato  allo  stesso  indirizzo  della  sede  legale  o
sociale; 
    b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita  tal  quali
in Italia; 
    c) prodotti destinati ad altri Paesi. 
  2. Nel caso in cui l'impresa  disponga  di  piu'  stabilimenti,  e'
consentito indicare sull'etichetta  tutti  gli  stabilimenti  purche'
quello effettivo  venga  evidenziato  mediante  punzonatura  o  altro
segno. 
  3. Nel caso di impresa  che  provveda  alla  distribuzione  o  alla
vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o
la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del  fabbricante
o  del  confezionatore,  la  sede  dello  stabilimento  deve   essere
completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che
ne agevoli la localizzazione.