Art. 12. 
                        Titolo alcolometrico 
   1. Il titolo alcolometrico volumico  effettivo  e'  il  numero  di
parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 ›C contenuta in
100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. 
   2. Il titolo alcolometrico volumico e'  espresso  dal  simbolo  "%
vol", preceduto dal numero corrispondente che puo'  comprendere  solo
un decimale; puo' essere preceduto dal termine "alcool" o  dalla  sua
abbreviazione "alc.". 
   3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze  in
piu' o in meno, espresse in valori assoluti: 
      a) 0,5% vol per le birre con contenuto  alcolometrico  volumico
non superiore a 5,5%, nonche' per le bevande della NC 2206  00  93  e
2206 00 99 ricavate dall'uva; 
      b) 1% vol per le birre  con  contenuto  alcolometrico  volumico
superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate  ottenute
da frutta diversa dall'uva nonche' per le bevande della NC 2206 00 91
ricavate dall'uva e le bevande a base di miele fermentato; 
      c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di  piante
in macerazione; 
      d) 0,3% vol per le bevande  diverse  da  quelle  indicate  alle
lettere a), b) e c). 
   4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza  pregiudizio
delle tolleranze derivanti dal  metodo  di  analisi  seguito  per  la
determinazione del titolo alcolometrico. 
   5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini  spumanti  ed  ai
vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite  nei  regolamenti
comunitari.