Art. 13 
                                Lotto 
 
  1. Per lotto si intende un insieme di  unita'  di  vendita  di  una
derrata  alimentare,   prodotte,   fabbricate   o   confezionate   in
circostanze praticamente identiche. 
  2. I prodotti  alimentari  non  possono  essere  posti  in  vendita
qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 
  3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore  del
prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito  nella  Comunita'
economica europea ed e' apposto  sotto  la  propria  responsabilita';
esso figura in ogni caso  in  modo  da  essere  facilmente  visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed  e'  preceduto  dalla  lettera
"L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da  essere  distinto
dalle altre indicazioni di etichettatura. 
  4. Per i  prodotti  alimentari  preconfezionati  l'indicazione  del
lotto  figura  sull'imballaggio  preconfezionato  o  su  un'etichetta
appostavi. 
  5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione  del
lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o,  in  mancanza,  sui
relativi documenti commerciali di vendita. 
  6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: 
   a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; 
   b) per i gelati monodose, venduti tal quali,  e  sempre  che  essa
figuri sull'imballaggio globale; 
   c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda  agricola,
sono: 
    1) venduti o consegnati a centri di deposito, di  condizionamento
o di imballaggio, 
    2) avviati verso organizzazioni di produttori o 
    3) raccolti per essere immediatamente  integrati  in  un  sistema
operativo di preparazione o trasformazione; 
    d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i  prodotti
alimentari  venduti  nei  luoghi  di  produzione  o  di  vendita   al
consumatore  finale  non  preconfezionati  ovvero   confezionati   su
richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini  della  loro
vendita immediata; 
    e) per le confezioni ed i recipienti  il  cui  lato  piu'  grande
abbia una superficie inferiore a 10 cm(Elevato al Quadrato). 
  7. Sono considerate indicazioni  del  lotto  eventuali  altre  date
qualora espresse con la menzione del giorno,  del  mese  e  dell'anno
nonche' la menzione di cui all'art.  7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto
del comma 1. 
  8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' con
proprio decreto stabilire le modalita' di indicazione del  lotto  per
taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.