Art. 14 
               Modalita' di indicazione delle menzioni 
              obbligatorie dei prodotti preconfezionati 
 
  1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo  di
conservazione o la data di scadenza nonche' il  titolo  alcolometrico
volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica  fino  al  30  giugno
1999 per le bottiglie di vetro destinate  ad  essere  riutilizzate  e
sulle quali e' impressa in  modo  indelebile  una  delle  indicazioni
riportate al comma 1. 
  3.  Nel  caso  delle  bottiglie  di  vetro  destinate   ad   essere
riutilizzate e sulle  quali  e'  riportata  in  modo  indelebile  una
dicitura e,  pertanto,  non  recano  ne'  etichetta  ne'  anello  ne'
fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei  recipienti  la  cui
superficie  piana  piu'  grande  e'  inferiore  a  10  cm(Elevato  al
Quadrato)  sono  obbligatorie  solo  le  seguenti   indicazioni:   la
denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si
applica la disposizione di cui al comma 1. 
  4.   Le   indicazioni   di   cui   all'art.   3   devono   figurare
sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata
al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura  e  devono
essere menzionate in un punto evidente in modo da  essere  facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;  esse  non  devono  in
alcun modo essere dissimulate o deformate. 
  5.  Per  i  prodotti  alimentari   preconfezionati   destinati   al
consumatore ma commercializzati in una fase precedente  alla  vendita
al consumatore stesso, le  indicazioni  di  cui  all'art.  3  possono
figurare soltanto  su  un  documento  commerciale  relativo  a  detti
prodotti, se e' garantito che tale documento sia  unito  ai  prodotti
cui si riferisce al momento della consegna oppure sia  stato  inviato
prima della consegna  o  contemporaneamente  a  questa,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 7. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti
alimentari preconfezionati destinati alle collettivita'  per  esservi
preparati o trasformati o frazionati o somministrati. 
  7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art.  3  figurino,  ai
sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le  indicazioni  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono  figurare  anche
sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti  per
la commercializzazione.