Art. 15. 
    Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura 
   1.  I  prodotti  alimentari  preconfezionati  posti   in   vendita
attraverso  i  distributori  automatici   o   semiautomatici   devono
riportare le indicazioni di cui all'art. 3. 
   2.  Nel  caso  di  distribuzione  di   sostanze   alimentari   non
preconfezionate poste in involucri protettivi  ovvero  di  bevande  a
preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea,  devono  essere
riportate sui distributori e per ciascun prodotto le  indicazioni  di
cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonche' il  nome  o
ragione sociale e la sede dell'impresa  responsabile  della  gestione
dell'impianto. 
   3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.