Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario; c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria. 5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari. 6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.