Art. 16 
                     Vendita dei prodotti sfusi 
 
  1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti
previo  frazionamento,  anche  se  originariamente   preconfezionati,
devono essere muniti di apposito cartello,  applicato  ai  recipienti
che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 
  2. Sul cartello devono essere riportate: 
   a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); 
   b) le modalita' di conservazione per i prodotti  alimentari  molto
deperibili, ove necessario; 
   c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; 
   d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le  bevande  con
contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 
  3. Per i prodotti della pasticceria  e  della  panetteria  l'elenco
degli ingredienti puo'  essere  riportato  su  un  unico  e  apposito
cartello tenuto ben in vista. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche  ai  prodotti
di gelateria. 
  5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese  le  preparazioni
alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' essere
riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi
bene in vista, a disposizione  dell'acquirente,  in  prossimita'  dei
banchi di esposizione dei prodotti alimentari. 
  6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di  cui  al  comma  2
possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 
  7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o  a  fianco
dello stesso. 
  8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita
al consumatore, devono essere riportate le menzioni di  cui  all'art.
3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono  figurare
anche solo sui documenti commerciali.