Art. 18. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.