Art. 2. P u b b l i c i t a' 1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne' accennare a tali proprieta' che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.