Art. 2. 
                        P u b b l i c i t a' 
   1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari  non  devono  indurre   in   errore   l'acquirente   sulle
caratteristiche del  prodotto  e  precisamente  sulla  natura,  sulla
identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla
durabilita', sul luogo di origine  o  di  provenienza,  sul  modo  di
ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. 
   2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari,  fatte  salve  le  disposizioni  applicabili  alle  acque
minerali naturali ed  ai  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare, non devono essere  tali  da  indurre  ad  attribuire  al
prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane
ne' accennare  a  tali  proprieta'  che  non  possiede;  non  devono,
inoltre, evidenziare  caratteristiche  particolari,  quando  tutti  i
prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.