Art. 4. 
                      Denominazione di vendita 
   1. La denominazione di vendita di un  prodotto  alimentare  e'  la
denominazione  prevista  dalle  disposizioni  che   disciplinano   il
prodotto stesso ovvero il  nome  consacrato  da  usi  e  consuetudini
ovvero una descrizione del prodotto accompagnata, se  necessario,  da
informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da  consentire
all'acquirente di distinguerlo dai  prodotti  con  i  quali  potrebbe
essere confuso. 
   2. La denominazione di  vendita  non  puo'  essere  sostituita  da
marchi  di  fabbrica  o  di  commercio  ovvero  da  denominazioni  di
fantasia. 
   3. La denominazione di vendita comporta una  indicazione  relativa
allo stato fisico in  cui  si  trova  il  prodotto  alimentare  o  al
trattamento  specifico  da  esso  subito  (ad  esempio:  in  polvere,
concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se  l'omissione  di
tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente. 
   4. La menzione del trattamento mediante radiazioni  ionizzanti  e'
in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata  con  la  dicitura
"irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti". 
   5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse  temperature,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia  di  conservazione
degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.