Art. 5. I n g r e d i e n t i 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito. 3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente". 4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione. 6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. 7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo". 8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile". 9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile". 10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale. 11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purche' sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti. 12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non e' prescritto; c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale. 13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non e' obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.