Art. 6 Designazione degli aromi 1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. 3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche' unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.