Art. 6 
                      Designazione degli aromi 
 
  1. Gli aromi sono designati con il termine di  "aromi"  oppure  con
una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 
  2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra  espressione  avente  un
significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto
per gli aromi la  cui  parte  aromatizzante  contenga  esclusivamente
sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. 
  3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura
o all'origine  vegetale  o  animale  delle  sostanze  utilizzate,  il
termine  "naturale"  o  qualsiasi   altra   espressione   avente   un
significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se  la  parte
aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi  fisici  o
enzimatici o  microbiologici  oppure  con  processi  tradizionali  di
preparazione  di  prodotti   alimentari   unicamente   o   pressoche'
unicamente a partire dal prodotto  alimentare  o  dalla  sorgente  di
aromi considerata.