Art. 7. 
            Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti 
   1. Non sono considerati ingredienti: 
      a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento
di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi
successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; 
      b) gli additivi, la cui presenza  nel  prodotto  alimentare  e'
dovuta unicamente  al  fatto  che  erano  contenuti  in  uno  o  piu'
ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu'  alcuna
funzione nel prodotto finito, secondo quanto  stabilito  dai  decreti
ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5,  lettera  g),  e  22
della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
      c) i coadiuvanti tecnologici; per  coadiuvante  tecnologico  si
intende  una  sostanza  che  non  viene  consumata  come  ingrediente
alimentare  in  se',  che   e'   volontariamente   utilizzata   nella
trasformazione  di  materie  prime,  prodotti   alimentari   o   loro
ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo  tecnologico  in
fase di lavorazione o  trasformazione  e  che  puo'  dar  luogo  alla
presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto  finito,  a  condizione
che questi residui non costituiscano un rischio per la salute  e  non
abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; 
      d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente  necessarie,
come solventi o supporti per gli  additivi  e  per  gli  aromi  e  le
sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore. 
   2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: 
      a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto
disposto da norme specifiche; 
      b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le  patate,  che  non
siano  stati  sbucciati,  tagliati,  o   che   non   abbiano   subito
trattamenti; 
      c) nel latte e nelle creme di latte fermentati,  nei  formaggi,
nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti  diversi  dai
costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi  e  colture  di
microrganismi  necessari  alla  loro  fabbricazione;  in  ogni   caso
l'indicazione del sale e' richiesta per i  formaggi  freschi,  per  i
formaggi fusi e per il burro; 
      d) nelle acque  gassate  che  riportano  la  menzione  di  tale
caratteristica nella denominazione di vendita; 
      e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini,  nei
vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e  nelle  birre
con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; 
      f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente  da
un solo prodotto di base e purche' non  siano  stati  aggiunti  altri
ingredienti. 
   3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: 
      a) se l'acqua  e'  utilizzata  nel  processo  di  fabbricazione
unicamente per consentire la ricostituzione nel suo  stato  originale
di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; 
      b) nel caso di liquido di copertura che non  viene  normalmente
consumato; 
      c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico  e  per
l'alcole e le bevande  alcoliche  quando  e'  indicato  il  contenuto
alcolico. 
   4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto
previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.  5  non  si  applica
agli additivi.