Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato 1. Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. 2. Il comma 1 non si applica nel caso di: a) ingredienti la cui quantita' d'impiego e' fissata da norme specifiche; b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall'ingrediente evidenziato; c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti. 3. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimita' immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.