Art. 8. 
               Ingrediente caratterizzante evidenziato 
   1. Qualora l'etichettatura di  un  prodotto  alimentare  ponga  in
rilievo,  onde  differenziarlo  da  altri  della  stessa  specie,  la
presenza o il limitato tenore di uno o  piu'  ingredienti  essenziali
per le caratteristiche di tale prodotto, o  se  la  denominazione  di
quest'ultimo  comporta  lo  stesso  effetto,  deve  essere  indicata,
secondo i casi, la quantita' minima o  massima  di  utilizzazione  di
tali ingredienti, espressa in percentuale. 
   2. Il comma 1 non si applica nel caso di: 
      a) ingredienti la cui quantita' d'impiego e' fissata  da  norme
specifiche; 
      b)    prodotti     alimentari     costituiti     essenzialmente
dall'ingrediente evidenziato; 
      c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti. 
   3. L'indicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere  apposta  in
prossimita' immediata della denominazione  di  vendita  del  prodotto
alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in
questione.