Art. 9 
                              Quantita' 
 
  1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso
contiene al netto della tara. 
  2. La quantita' nominale di un preimballaggio  e'  quella  definita
all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978,  n.  690  e  all'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 
  3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere
espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi ed in  unita'  di
massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro  (l  o
L), il centilitro (cl) o il  millilitro  (ml)  e  per  gli  altri  il
chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe  stabilite  da  norme
specifiche. 
  4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu'  preimballaggi
individuali contenenti la stessa  quantita'  dello  stesso  prodotto,
l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando il numero totale
dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale di ciascuno  di
essi. 
  5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il
numero  totale  dei  preimballaggi  individuali  puo'  essere   visto
chiaramente  e  contato  facilmente  dall'esterno  e   la   quantita'
contenuta  in  ciascun   preimballaggio   individuale   puo'   essere
chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi. 
  6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu'
preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita,
l'indicazione della quantita' e'  fornita  menzionando  la  quantita'
totale ed il numero totale dei preimballaggi  individuali.  Tuttavia,
per i prodotti da forno, quali fette biscottate,  crakers,  biscotti,
prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di  zucchero  e'
sufficiente l'indicazione della quantita' totale. 
  7. Se un prodotto alimentare solido e'  presentato  immerso  in  un
liquido di governo,  deve  essere  indicata  anche  la  quantita'  di
prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i  seguenti
prodotti,  eventualmente  mescolati  anche   quando   si   presentano
congelati o surgelati, purche' il  liquido  sia  soltanto  accessorio
rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non
sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: 
    a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; 
    b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; 
    c) soluzioni acquose di  zuccheri,  soluzioni  acquose  di  altre
sostanze o materie edulcoranti; 
    d) succhi di frutta e di  ortaggi  nel  caso  delle  conserve  di
frutta e di ortaggi. 
  8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria: 
    a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora
contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve  essere
chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato  ovvero  indicato
sull'imballaggio stesso; 
    b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia  superiore  a
30 g; 
    c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g  o  5  ml,
salvo per le spezie e le piante aromatiche. 
  9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume  devono
essere  pesati  alla  presenza   dell'acquirente   ovvero   riportare
l'indicazione della quantita' netta al momento in  cui  sono  esposti
per la vendita al consumatore. 
  10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono  previste
gamme di quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo
volume.