Art. 9 Quantita' 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto della tara. 2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi. 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale. 7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria: a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume.