Art. 2. 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) 'animale' non  altrimenti  specificato:  qualsiasi  vertebrato
vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci  o  non
di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali; 
    b)  'animali  da  esperimento':  ogni  animale  utilizzato  o  da
utilizzare in esperimenti; 
    c) 'animali da allevamento': animali allevati  appositamente  per
essere impiegati  in  esperimenti  in  stabilimenti  approvati  dalla
autorita' competente o registrati presso quest'ultima; 
    d) 'esperimento': l'impiego di un animale a fini  sperimentali  o
ad altri  fini  scientifici  che  puo'  causare  dolore,  sofferenza,
angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi  azione  che
intenda o possa determinare  la  nascita  di  un  animale  in  queste
condizioni, ma esclusi i metodi  meno  dolorosi  di  uccisione  o  di
marcatura di un animale  comunemente  accettati  come  umanitari;  un
esperimento comincia quando un animale  e'  preparato  per  la  prima
volta  ai  fini  dell'esperimento  e  termina  quando  non  occorrano
ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del
dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli,  grazie
alla corretta applicazione di un anestetico, di un  analgesico  o  di
altri metodi, non pone l'utilizzazione di  un  animale  al  di  fuori
dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche  agricole
o cliniche veterinarie non sperimentali; 
    e) 'autorita'  responsabile  del  controllo  degli  esperimenti':
Ministero della sanita'; 
    f) 'persona competente': chiunque sia provvisto del titolo idoneo
a svolgere le funzioni previste nel presente decreto; 
    g)  'stabilimento':  qualsiasi  impianto,  edificio,  gruppo   di
edifici  o  altri  locali;  puo'  comprendere  anche  un  luogo   non
completamente chiuso o coperto e strutture mobili; 
    h) 'stabilimento di allevamento': qualsiasi stabilimento  in  cui
gli animali vengono allevati allo  scopo  di  essere  successivamente
utilizzati in esperimenti; 
    i) 'stabilimento fornitore': qualsiasi  stabilimento  diverso  da
quello di allevamento,  che  fornisce  animali  destinati  ad  essere
utilizzati in esperimenti; 
    j) 'stabilimento utilizzatore': qualsiasi stabilimento in cui gli
animali vengono utilizzati in esperimenti; 
    k)  'adeguatamente  anestetizzato':  privato  della  sensibilita'
mediante metodi di anestesia locale oppure  generale,  conformi  alla
pratica veterinaria; 
    l) 'uccisione con metodi umanitari': uccisione di un  animale  in
condizioni che comportino, secondo la specie,  la  minore  sofferenza
fisica e psicologica.