Art. 2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) 'animale' non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali; b) 'animali da esperimento': ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti; c) 'animali da allevamento': animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorita' competente o registrati presso quest'ultima; d) 'esperimento': l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che puo' causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale e' preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali; e) 'autorita' responsabile del controllo degli esperimenti': Ministero della sanita'; f) 'persona competente': chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto; g) 'stabilimento': qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili; h) 'stabilimento di allevamento': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti; i) 'stabilimento fornitore': qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti; j) 'stabilimento utilizzatore': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti; k) 'adeguatamente anestetizzato': privato della sensibilita' mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria; l) 'uccisione con metodi umanitari': uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.