Art. 3. 1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1 maggio 1941, n. 615, e' consentito solo per uno o piu' dei seguenti fini: a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono: 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante; 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante; b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della sa- lute e del benessere dell'uomo e degli animali. 2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, esclusi cani, gatti e primati non umani, e puo' aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati. 3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonche' sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82. 4. L'utilizzazione degli animali e' consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1. 5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.