Art. 3. 
  1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti  oltre  che  per
quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931,  n.
924, come modificata con legge 1› maggio 1941, n. 615, e'  consentito
solo per uno o piu' dei seguenti fini: 
    a) lo  sviluppo,  la  produzione  e  le  prove  di  qualita',  di
efficacia e di innocuita' dei preparati farmaceutici, degli  alimenti
e di quelle altre sostanze o prodotti che servono: 
    1) per la profilassi, la diagnosi  o  la  cura  di  malattie,  di
cattivi stati di salute o  di  altre  anomalie  o  dei  loro  effetti
sull'uomo, sugli animali o sulle piante; 
    2)  per  la  valutazione,  la  rilevazione,  il  controllo  o  le
modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli  animali
o nelle piante; 
    b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della  sa-
lute e del benessere dell'uomo e degli animali. 
  2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su  animali  da
allevamento  appartenenti  alle  specie  elencate  nell'allegato   I,
esclusi cani, gatti e primati non umani, e puo' aver  luogo  soltanto
negli stabilimenti utilizzatori autorizzati. 
  3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie
in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre  1975,  n.  874,  che
ratifica  la  Convenzione  di  Washington,  nonche'   sugli   animali
appartenenti a  specie  minacciate  ai  sensi  dell'allegato  C1  del
regolamento CEE 3626/82. 
  4.  L'utilizzazione  degli  animali  e'  consentita   anche   negli
esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizione  scientifiche
di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui  al
comma 1. 
  5.  Le  violazioni  ai  commi  1,  2,  3  e  4,   indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il  fatto  costituisca
reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da  lire
5 milioni a lire 60 milioni.