Art. 4 
 
  1. Gli esperimenti  di  cui  all'art.  3  possono  essere  eseguiti
soltanto  quando,  per  ottenere  il  risultato  ricercato,  non  sia
possibile   utilizzare   altro   metodo   scientificamente    valido,
ragionevolmente  e  praticamente  applicabile,   che   non   implichi
l'impiego di animali. 
  2. Quando non sia  possibile  ai  sensi  del  comma  1  evitare  un
esperimento, si deve documentare alla autorita' sanitaria  competente
la necessita' del ricorso ad una specie  determinata  e  al  tipo  di
esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi: 
1) quelli che richiedono il minor numero di animali; 
2) quelli che implicano  l'impiego  di  animali  con  il  piu'  basso
   sviluppo neurologico; 
3) quelli che causano  meno  dolore,  sofferenza,  angoscia  o  danni
   durevoli; 
4) quelli   che   offrono   maggiori   probabilita'   di    risultati
   soddisfacenti. 
  3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati  sotto  anestesia
generale o locale. 
  4. Un animale non puo' essere  utilizzato  piu'  di  una  volta  in
esperimenti  che  comportano  forti  dolori,  angoscia  o  sofferenze
equivalenti. 
  5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto  la
loro diretta responsabilita', da laureati in  medicina  e  chirurgia,
medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone  munite
di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle  persone  che  si
occupano  direttamente  o  con  compiti  di  controllo   di   animali
utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione
adeguata. 
  7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve
inoltre avere una formazione  scientifica  attinente  alle  attivita'
sperimentali di sua competenza ed essere in  grado  di  manipolare  e
curare gli animali  di  laboratorio,  deve  inoltre  aver  dimostrato
all'autorita' competente di aver raggiunto un sufficiente livello  di
formazione in proposito. 
  8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi  dell'art.
727 del codice penale, oltre che con la  sanzione  amministrativa  da
lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione  continuata
o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e,
indipendentemente dal  procedimento  penale,  il  responsabile  viene
sospeso per un massimo di  cinque  anni  da  ogni  autorizzazione  ad
effettuare esperimenti su animali. 
  9.  Per  le  violazioni  al  comma  4,  si  applica   la   sanzione
amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo. 
  10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da  lire
5 milioni a lire 40 milioni.