Art. 5. 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa liberta' di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilita' di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale; c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati; d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.