Art. 5. 
  1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve
provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a
che: 
    a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa
liberta' di movimento e fruiscano  di  alimentazione,  acqua  e  cure
adeguate alla loro salute e al loro benessere; 
    b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla  possibilita'
di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale; 
    c)  siano  effettuati  controlli  quotidiani  per  verificare  le
condizioni fisiche  in  cui  gli  animali  sono  allevati,  tenuti  o
utilizzati; 
    d) un medico veterinario controlli il benessere e  le  condizioni
di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore,
inutili sofferenze o angoscia; 
    e) siano adottate le misure dirette a correggere  tempestivamente
difetti o sofferenze eventualmente constatati.