Art. 6 
  1. Gli esperimenti devono essere  effettuati  in  modo  da  evitare
angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali. 
  2. Sempreche' sia compatibile con  le  finalita'  dell'esperimento,
l'animale che, una volta  passato  l'effetto  dell'anestesia,  soffra
molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo
non e'  possibile,  deve  venire  immediatamente  ucciso  con  metodi
umanitari. 
  3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento,  puo'
essere  tenuto  presso   lo   stabilimento   utilizzatore   o   altro
stabilimento di  custodia  o  rifugio  purche'  siano  assicurate  le
condizioni di cui all'art. 5. 
  4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle proce-
dure di esperimento , al termine decide  se  l'animale  debba  essere
mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione
quando nell'animale permangano condizioni di  sofferenza  o  angoscia
oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di
benessere di cui all'art. 5. 
  5. E' vietato eseguire sugli  animali  interventi  che  li  rendano
afoni ed e' altresi' vietato il  commercio  l'acquisto  e  l'uso  per
esperimenti di animali resi afoni.