Art. 6 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali. 2. Sempreche' sia compatibile con le finalita' dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non e' possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari. 3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, puo' essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio purche' siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5. 4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle proce- dure di esperimento , al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5. 5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed e' altresi' vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.