Art. 7. 
  1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione
al Ministero della sanita',  indicando  la  sede  dello  stabilimento
utilizzatore  e  producendo  a  corredo  la  documentazione  atta   a
dimostrare che l'esperimento e' necessario per effettuare un progetto
di ricerca mirato ad uno  dei  fini  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate  le  condizioni
previste nell'art. 5, e ne  invia  copia  anche  alla  regione,  alla
prefettura, al comune ed alla unita' sanitaria locale competente  per
territorio. 
  2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano  relativi
a ordinarie prove di qualita, efficacia e  innocuita',  hanno  durata
massima di tre  anni;  ove  si  preveda  che  tale  termine  non  sia
sufficiente, l'interessato un anno prima  della  scadenza  chiede  al
Ministero   della   sanita'   l'autorizzazione   alla    prosecuzione
dell'esperimento. 
  3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche,  mediche  e  medico
veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite
conformemente  alle  disposizioni  del   presente   decreto,   previa
comunicazione alla unita' sanitaria locale competente per territorio.