Art. 7. 1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanita', indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento e' necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualita, efficacia e innocuita', hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanita' l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento. 3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unita' sanitaria locale competente per territorio.