Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67". 2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilita', ai programmi di cui all'articolo 16. 3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. 4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989. 5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 e' riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprieta' divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.