Art. 2. 
                      (Copertura finanziaria). 
  1.  Per  gli  anni  1992,  1993,  e   1994,   ferme   restando   le
disponibilita' derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo  1988,
n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80  miliardi,  in
ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50
miliardi per  il  1994,  alla  cui  copertura  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale  1992-1994,  al  capitolo  9001  del  bilancio  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando la voce:  "Rifinanziamento  dell'articolo  22,  comma  3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67". 
  2. I fondi  a  valere  sull'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  con  provvedimento  regionale
anche provvisorio di concessione del contributo per la  realizzazione
dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e  successive  modificazioni,  ed  al  netto  di
quelle necessarie per il pagamento dei  maggiori  oneri  quantificati
per ciascuna  regione  con  provvedimento  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale  (CER),
sono destinati prioritariamente, e fino al limite del  30  per  cento
delle disponibilita', ai programmi di cui all'articolo 16. 
  3. Per l'utilizzo  delle  disponibilita'  di  cui  al  comma  2  si
applicano altresi' le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. 
  4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo
1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione  dei  fondi
relativi al biennio 1988-1989. 
  5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al  comma
1 e' riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore
di  cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  divisa   o   indivisa
costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed  alle  Forze  di
polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate  riserve  a  favore
del personale cessato dal servizio.