IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto conto anche della direttiva 90/120/CEE del Consiglio del 5 giugno 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito; b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanita' o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze; d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento; e) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato; f) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro; g) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento; h) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. 2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.