ART. 2.
                             Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)  amianto:  i  silicati  fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la  lavorazione  e  la  produzione  di
prodotti  di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
in matrice friabile  o  in  matrice  cementizia  o  resinoide,  o  di
prodotti  che  comunque  possano  immettere  nell'ambiente  fibre  di
amianto;
c)  rifiuti  di  amianto:  i  materiali  di  scarto  delle  attivita'
estrattive  di  amianto,  i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano   amianto,   anche   provenienti   dalle   operazioni   di
decoibentazione   nonche'  qualsiasi  sostanza  o  qualsiasi  oggetto
contenente che abbia perso la sua  destinazione  d'uso  e  che  possa
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
 
          Nota all'art. 2:
          -  Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 (Attuazione
          delle  direttive  n.   80/1107/CEE,   n.   82/605/CEE,   n.
          83/477/CEE,  n.  86/188/CEE  e n. 88/642/CEE, in materia di
          protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio  1990,
          n.  212) e' il seguente:
          "Art.  23 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente decreto
          il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
          actinolite (n. CAS 77536-66-4);
          amosite (n. CAS 12172-73-5);
          antofillite (n. CAS 77536-67-5);
          crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
          crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
          tremolite (n. CAS 77536-68-6)".