ART. 3. 
                            Valori limite 
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili  nei  luoghi  di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o  si  smaltisce  amianto,  nei
luoghi ove si  effettuano  bonifiche,  negli  ambienti  delle  unita'
produttive ove si utilizza amianto  e  delle  imprese  o  degli  enti
autorizzati  alle  attivita'  di  trasformazione  o  di   smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo'  superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto  legislativo  15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi  per  la  misurazione
dei valori  dell'inquinamento  da  amianto,  compresi  gli  effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono  definiti  secondo
la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987.  Il  termine
per l'emanazione  del  decreto  legislativo  per  l'attuazione  della
predetta direttiva, di cui agli  articoli  1  e  67  della  legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992. 
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e
2 del presente  articolo  sono  disposti,  anche  su  proposta  della
commissione di cui all'articolo 4, con  decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente: 
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 
5. Il comma 2 dell'articolo 31  del  decreto  legislativo  15  agosto
1991, n. 277, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3:
          - Il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, cosi'  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
          "Art.  31 (Superamento dei valori limite di esposizione). -
          1. I valori limite di esposizione alla polvere  di  amianto
          nell'aria,  espressi  come  media ponderata in funzione del
          tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
          a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
          b) 0,2  fibre  per  centimetro  cubo  per  tutte  le  altre
          varieta'  di  amianto,  sia  isolate  sia  in  miscela, ivi
          comprese le miscele contenenti crisotilo.
          2. (Abrogato).
          3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili
          variazioni della concentrazione della  polvere  di  amianto
          nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso super-
          are  il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per
          misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
          4. Se si verifica  un  superamento  dei  valori  limite  di
          esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro
          identifica  e rimuove la causa dell'evento adottando quanto
          prima misure appropriate.
          5. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se
          sono state prese le misure adeguate per la  protezione  dei
          lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui
          al  comma  4 non possono essere adottate immediatamente per
          motivi  tecnici,  il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona
          interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
          per  la  protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
          tenuto conto del parere del medico competente.
          6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al  comma
          4,  il  datore  di  lavoro procede ad una nuova misurazione
          della concentrazione delle fibre di amianto  nell'aria  non
          appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei
          quantitativi  anomali di fibre preesistenti agli interventi
          medesimi.
          7.  In  ogni  caso,   se   l'esposizione   dei   lavoratori
          interessati  non  puo'  venire ridotta con altri mezzi e si
          rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione,
          tale uso non puo' essere permanente e la  sua  durata,  per
          ogni   lavoratore,   e'  limitata  al  minimo  strettamente
          necessario.
          8. L'organo di vigilanza  e'  informato  tempestivamente  e
          comunque   non   oltre   cinque  giorni  delle  rilevazioni
          effettuate e delle  misure  adottate  o  che  si  intendono
          adottare.  Trascorsi  novanta  giorni dall'accertamento del
          superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il  lavoro
          puo'   proseguire   nella   zona  interessata  soltanto  se
          l'esposizione dei lavoratori risulta  nuovamente  inferiore
          ai suddetti valori limite.
          9.  Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori
          interessati ed i loro rappresentanti  dell'evento  e  delle
          cause  dello  stesso e li consulta sulle misure che intende
          adottare,  anche  ai  sensi  del  comma  5;  in   casi   di
          particolare  urgenza,  che richiedono interventi immediati,
          li informa al piu' presto delle misure gia' adottate".
          - Il testo degli articoli 1 e 67 della legge  n.  428/1990,
          recante:    "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
          "Art.  1  (Delega  al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti   per   dare  attuazione  alle  direttive  della
          Comunita' economica europea  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A della presente legge.
          2.  I  decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri,  di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri
          preposti alle altre amministrazioni interessate.
          3. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione
          delle  direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
          della  presente  legge  sono  trasmessi  alla  Camera   dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia  espresso,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  della
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso  tale  termine,  i  decreti
          sono emanati anche in mancanza di detto parere".
          "Art.  67  (Criteri  di  delega  in materia di inquinamento
          atmosferico,  acustico  e  delle  acque   e   di   scarichi
          nell'ambiente  di  sostanze  pericolose). - 1. L'attuazione
          delle direttive in  materia  di  inquinamento  atmosferico,
          acustico  e  delle  acque  e  di  scarichi nell'ambiente di
          sostanze   pericolose,   comprese   nell'elenco   di    cui
          all'allegato  A  della  presente  legge, dovra' osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a) per il recupero  e  la  conservazione  delle  condizioni
          ambientali  in  difesa  degli  interessi fondamentali della
          collettivita'  e   della   qualita'   della   vita,   della
          conservazione   e   valorizzazione   delle  risorse  e  del
          patrimonio naturale saranno previste:
          1) misure rivolte  alla  protezione  della  salute  e  alla
          tutela dell'ambiente;
          2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
          3)  misure  volte  alla prevenzione e riparazione del danno
          ambientale;
          4)  misure  per  l'eliminazione,  lo   smaltimento   e   il
          riciclaggio   delle  sostanze  e  dei  preparati  nocivi  e
          inquinanti;
          b) la produzione, l'immissione nel mercato  e  l'uso  delle
          sostanze  e  preparati inquinanti o comunque nocivi saranno
          disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute
          umana e l'ambiente, anche con idonee  prescrizioni  per  la
          necessaria informazione dei consumatori.
          2.  I decreti legislativi prevederanno altresi' che le suc-
          cessive modifiche alle disposizioni in essi  contenute,  da
          introdurre  anche in attuazione di modifiche apportate alle
          direttive  recepite,  potranno  essere  adottate,  ove  non
          ricorra  riserva  di  legge,  mediante  regolamenti  o atti
          amministrativi generali o comunque con altri  provvedimenti
          di  natura  non  regolamentare gia' previsti dalle leggi di
          settore".