ART. 3. Valori limite 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' abrogato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 31 (Superamento dei valori limite di esposizione). - 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. 2. (Abrogato). 3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso super- are il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti. 4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate. 5. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente. 6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi. 7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario. 8. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite. 9. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al piu' presto delle misure gia' adottate". - Il testo degli articoli 1 e 67 della legge n. 428/1990, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere". "Art. 67 (Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). - 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste: 1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente; 2) adeguate misure di vigilanza e controllo; 3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale; 4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti; b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori. 2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le suc- cessive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore".