Art. 3. Finanziamento degli interventi 1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo. 2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1. 3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorita' dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali. 4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.