Art. 3.
                   Finanziamento degli interventi
  1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui  all'articolo
1,  e'  autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da
stanziare in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le  somme  non  impegnate
nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.
  2. I  contributi  e  i  versamenti  di  fondi  di  enti  e  privati
specificamente   destinati   al  soccorso  degli  sfollati  stranieri
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnati,  con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui
al comma 1.
  3. Il Ministero degli affari esteri cura  l'invio  degli  aiuti  in
natura  nei  territori  delle  Repubbliche  di cui all'articolo 1, in
accordo con le altre amministrazioni competenti. Il  Ministero  degli
affari  esteri  cura le necessarie intese con le competenti autorita'
dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.
  4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applicano  l'articolo
18  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225, e le disposizioni ivi
richiamate.