ART. 2 - EFFICACIA E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO 1.- Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Azienda di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica Italiana e in sede estera per i dipendenti che siano cittadini italiani, nel quadro delle disposizioni specifiche di leggi vigenti. 2.- I trattamenti economici e normativi in esso stabiliti sostituiscono integralmente, nella loro globalita', quelli precedentemente in vigore per tutto il personale, di cui all'art. 1, dipendente dall'Azienda, qualunque ne sia la provenienza. 3.- La regolamentazione del trattamento economico e degli istituti normativi anche di carattere economico, deve essere integralmente ed indistintamente applicata, con la tipicita' e le distinzioni previste, a tutto il personale dipendente in servizio sulle diverse sedi aziendali previste per la erogazione dei servizi di competenza istituzionale.