ART. 2 - EFFICACIA E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
1.-  Il  presente  regolamento  si  applica  a  tutti  i   dipendenti
dell'Azienda di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su
tutto  il territorio della Repubblica Italiana e in sede estera per i
dipendenti  che  siano   cittadini   italiani,   nel   quadro   delle
disposizioni specifiche di leggi vigenti.
2.-   I   trattamenti   economici   e  normativi  in  esso  stabiliti
sostituiscono   integralmente,   nella   loro   globalita',    quelli
precedentemente  in vigore per tutto il personale, di cui all'art. 1,
dipendente dall'Azienda, qualunque ne sia la provenienza.
3.- La regolamentazione del trattamento economico  e  degli  istituti
normativi  anche di carattere economico, deve essere integralmente ed
indistintamente  applicata,  con  la  tipicita'  e   le   distinzioni
previste,  a  tutto il personale dipendente in servizio sulle diverse
sedi aziendali previste per la erogazione dei servizi  di  competenza
istituzionale.