Art. 2. Perequazione pensioni 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.