Art. 2. 
                        Perequazione pensioni 
  1. In attesa della legge di riforma  del  sistema  pensionistico  e
fino  al  31  dicembre  1993  e'  sospesa  l'applicazione   di   ogni
disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti  a  titolo
di  perequazione   automatica   delle   pensioni   previdenziali   ed
assistenziali,  pubbliche  e  private,  ivi  compresi  i  trattamenti
integrativi a carico  degli  enti  del  settore  pubblico  allargato,
nonche' aumenti a titolo di  rivalutazione  delle  rendite  a  carico
dell'INAIL.