Art. 3. Pensionamenti in regime internazionale 1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gia' sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente: "I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".