Art. 3. 
               Pensionamenti in regime internazionale 
  1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,  n.
153, gia'  sostituito  dall'articolo  7,  comma  1,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente: 
  "I trattamenti minimi di cui al primo comma sono  dovuti  anche  ai
titolari di pensione il cui  diritto  sia  acquisito  in  virtu'  del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi  o
convenzioni internazionali in materia  di  assicurazione  sociale,  a
condizione  che  l'assicurato  possa  far  valere  nella   competente
gestione pensionistica una anzianita'  contributiva  in  costanza  di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".