Art. 4. 
                          Norme procedurali 
  1. I commi  secondo  e  terzo  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Per  le  controversie  in  materia  di  trattamenti  pensionistici
l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro
il termine di tre anni dalla data di  comunicazione  della  decisione
del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto  o  dalla
data di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  pronunzia  della
predetta  decisione,  ovvero  dalla  data  di  scadenza  dei  termini
prescritti  per  l'esaurimento   del   procedimento   amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta  di
prestazione. 
  Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria
puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro  il  termine  di  un
anno dalle date di cui al precedente comma". 
  2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  di
procedura civile, approvate con regio decreto 18  dicembre  1941,  n.
1368, e successive modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto ancora in corso alla medesima data.