Art. 5. Disposizione finanziaria 1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.