Art. 5. 
                      Disposizione finanziaria 
  1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da  1
a 4 e nel limite di non meno il 50 per  cento  dei  relativi  effetti
finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono
rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati  alle  gestioni
previdenziali interessate.