Art. 29. 1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n. 2) e' sostituito dal seguente: "2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21.". 2. Il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.".