Art. 29. 
  1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n.  2)
e' sostituito dal seguente: 
   "2) se la parola, figura o segno possono  essere  registrati  come
marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera a), 18, comma
1, lettere a), b), c), d), e) e 21.". 
  2. Il comma secondo e' sostituito dal seguente: 
  "Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi respinge la domanda.".