Art. 31. 1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validita' e l'appartenenza del marchio.".
- Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.