Art. 31. 
 
  1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e' sostituito
dal seguente: 
  "Art. 34. - 1. La registrazione non  pregiudica  l'esercizio  delle
azioni giudiziarie circa la validita' e l'appartenenza del marchio.". 
 
             -  Il  R.D.  n.  929/1942   approva   il   testo   delle
          disposizioni  legislative  in  materia di brevetti e marchi
          d'impresa.