Art. 62. 1. L'art. 67 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 67. - 1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, e' punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.".
- Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.