Art. 62. 
 
  1. L'art.  67  del  regio  decreto  21  giugno  1942,  n.  929,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 67. - 1. Chiunque appone su un oggetto parole  o  indicazioni
non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che
lo contraddistingue sia  stato  registrato,  oppure  tendenti  a  far
credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, e'  punito  con
la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione. 
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche  quando
non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene  al  disposto  degli
articoli 10 e 12.". 
 
             -   Il   R.D.   n.   929/1942  approva  il  testo  delle
          disposizioni legislative in materia di  brevetti  e  marchi
          d'impresa.