Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.)
(Classificazione delle strade)
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione
delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e'
predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile
1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli
articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno
costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono
classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e
con le modalita' e nei termini di cui al comma 3.
2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per
la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli
dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli
enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti
richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre
mesi successivi. Il decreto di classificazione e' soggetto a
registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui
all'articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la
procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla
definizione del collaudo della strada. Se la strada entra in
esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto della
definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge.
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi
a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati
dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione pro-
cede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio
nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale puo' formulare
osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici.
5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di
nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti.
Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova
costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene
rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel
Bollettino regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del
codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione
connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno
caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2,
comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.
9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si
applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed
i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla
legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed e'
aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del
codice.
NOTE AL REGOLAMENTO
Note all'art. 2:
- La legge 21 aprile 1962, n. 181, reca: "Modifiche alla
legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento
strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS)".
- Il testo dell'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
"Art. 87 (Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale). - Le funzioni amministrative relative
alla materia "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale" concernono: le strade e la loro
classificazione, escluse le strade statali e le autostrade;
gli acquedotti di interesse regionale, le opere pubbliche
di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale
pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono
essere classificate come regionali e viceversa".
La legge 29 novembre 1980, n. 922 reca: "Adesione
all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico
internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a
Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua
esecuzione".
Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1984, n. 215), integrato dal decreto ministeriale 9 gennaio
1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992), e' stata disposta la
"classificazione dei tronchi di strade ed autostrade
statali e in concessione costituenti la nuova rete degli
itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi
individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922".