Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.) (Classificazione delle strade) 1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e' predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e con le modalita' e nei termini di cui al comma 3. 2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di classificazione e' soggetto a registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla definizione del collaudo della strada. Se la strada entra in esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto della definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge. 4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione pro- cede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale puo' formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale. 8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. 9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed e' aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del codice.
NOTE AL REGOLAMENTO Note all'art. 2: - La legge 21 aprile 1962, n. 181, reca: "Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)". - Il testo dell'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 87 (Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale). - Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale, le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa". La legge 29 novembre 1980, n. 922 reca: "Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione". Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1984, n. 215), integrato dal decreto ministeriale 9 gennaio 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992), e' stata disposta la "classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali e in concessione costituenti la nuova rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922".