Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.) 
                   (Classificazione delle strade) 
  1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  di  classificazione
delle strade statali esistenti alla  data  del  1Π gennaio  1993  e'
predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge  21  aprile
1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i  criteri  di  cui  agli
articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che  saranno
costruite successivamente all'entrata  in  vigore  del  codice,  sono
classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e
con le modalita' e nei termini di cui al comma 3. 
  2.  Per  la  classificazione  delle  strade  statali  esistenti  il
Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale   per   la
circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati  necessari  per
la classificazione e per gli aggiornamenti  da  apportare,  traendoli
dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice,  agli
enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del  codice
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice;  gli  enti
richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre
mesi  successivi.  Il  decreto  di  classificazione  e'  soggetto   a
registrazione   nell'archivio   nazionale   delle   strade   di   cui
all'articolo 226 del codice e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. 
  3. Per le strade statali di nuova costruzione viene  rispettata  la
procedura indicata dal comma 2; i termini  previsti  decorrono  dalla
definizione  del  collaudo  della  strada.  Se  la  strada  entra  in
esercizio prima dello scadere dei termini  suddetti,  all'atto  della
definizione  del  collaudo,  il  Ministero  dei  lavori  pubblici   -
Ispettorato generale per la circolazione  e  la  sicurezza  stradale,
emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge. 
  4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi
a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse  regionale  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati
dagli organi regionali competenti. Il Presidente della  Regione  pro-
cede alla trasmissione del decreto di  classificazione  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero  dei
lavori pubblici - Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza  stradale,  che  provvede  all'aggiornamento  dell'archivio
nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato  generale
per  la  circolazione  e  la  sicurezza   stradale   puo'   formulare
osservazioni,  previo  parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici. 
  5. La classificazione delle  strade  provinciali,  esistenti  e  di
nuova costruzione, e' effettuata dagli organi  regionali  competenti.
Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 
  6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e  di  nuova
costruzione, e' effettuata dagli organi regionali  competenti.  Viene
rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 
  7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e,  negli  altri  casi,   nel
Bollettino regionale. 
  8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del
codice, le disposizioni relative alla  sicurezza  della  circolazione
connesse alla classificazione delle strade  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del codice, si applicano alle  strade  esistenti  che  hanno
caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo  2,
comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. 
  9. Nella  attuazione  dell'articolo  2,  comma  8,  del  codice  si
applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed
i relativi decreti di attuazione. La classificazione  prevista  dalla
legge  sopracitata  individua  gli  itinerari  internazionali  ed  e'
aggiuntiva rispetto a quella di cui  all'articolo  2,  comma  8,  del
codice. 
 
                              NOTE AL REGOLAMENTO
          Note all'art. 2:
             - La legge 21 aprile 1962, n. 181, reca: "Modifiche alla
          legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il  riordinamento
          strutturale  e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade (ANAS)".
             - Il testo dell'art. 87 del D.P.R. 24  luglio  1977,  n.
          616  (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
          22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
             "Art. 87 (Viabilita', acquedotti e  lavori  pubblici  di
          interesse regionale). - Le funzioni amministrative relative
          alla  materia  "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
          interesse  regionale"  concernono:  le  strade  e  la  loro
          classificazione, escluse le strade statali e le autostrade;
          gli  acquedotti  di interesse regionale, le opere pubbliche
          di  qualsiasi  natura,  anche  di   edilizia   residenziale
          pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
             D'intesa  tra  Stato e regioni le strade statali possono
          essere classificate come regionali e viceversa".
             La legge  29  novembre  1980,  n.  922  reca:  "Adesione
          all'accordo   europeo   sulle   grandi  strade  a  traffico
          internazionale (AGR), con allegati,  aperto  alla  firma  a
          Ginevra  dal  15  novembre  1975 al 31 dicembre 1976, e sua
          esecuzione".
             Con decreto ministeriale 14  febbraio  1984  (pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto
          1984, n. 215), integrato dal decreto ministeriale 9 gennaio
          1992 (pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 27 del 3 febbraio 1992), e' stata disposta la
          "classificazione  dei  tronchi  di  strade  ed   autostrade
          statali  e  in  concessione costituenti la nuova rete degli
          itinerari   internazionali   nell'ambito   dei    capisaldi
          individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922".