Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.) 
                  (Declassificazione delle strade) 
  1. Nei casi previsti dall'articolo  2,  comma  9,  del  codice,  il
decreto di declassificazione, e' emanato, per le strade statali,  dal
Ministro dei lavori pubblici, e, negli  altri  casi,  dal  Presidente
della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti
proprietari delle strade. 
  2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade
statali,  dall'ANAS  e,  negli  altri  casi,  dai  competenti  organi
regionali  e  locali,  sulla  base  di  specifica  relazione  tecnica
predisposta   dal   competente   assessorato.   La    procedura    di
declassificazione e' disciplinata dall'articolo 2, comma 4. 
  3.   La   sopravvenuta   non   rispondenza   delle   strade    alle
caratteristiche   tecniche   o   costruttive,   anche    a    seguito
dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e  3,  del  codice,  e
agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo  13,  costituiscono
ulteriori casi di declassificazione. 
  4. L'accertamento e' avviato dagli uffici tecnici  dell'assessorato
competente, anche su segnalazione  di  cittadini  o  associazioni  di
utenti della strada. 
  5. I  provvedimenti  di  declassificazione  sono  trasmessi,  entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nel   Bollettino   regionale,
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
che  li  registra  nell'archivio  nazionale  delle  strade   di   cui
all'articolo 226 del codice. 
  6. I provvedimenti di declassificazione hanno  effetto  dall'inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale essi  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli  altri  casi,  nel
Bollettino regionale.