Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.)
(Declassificazione delle strade)
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il
decreto di declassificazione, e' emanato, per le strade statali, dal
Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente
della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti
proprietari delle strade.
2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade
statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi
regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica
predisposta dal competente assessorato. La procedura di
declassificazione e' disciplinata dall'articolo 2, comma 4.
3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle
caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito
dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e
agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono
ulteriori casi di declassificazione.
4. L'accertamento e' avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato
competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di
utenti della strada.
5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale,
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui
all'articolo 226 del codice.
6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel
Bollettino regionale.