Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.) (Passaggi di proprieta' fra enti proprietari delle strade) 1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle caratteristiche di cui alle lettere A-B e C dell'articolo 2, comma 6, del codice, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti. 2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei compartimenti ANAS competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto e' emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6. 3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune. 4. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve formare oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i tratti di strade statali dismessi a seguito di costruzione di varianti e per i tratti di strada interni agli abitati regolarmente delimitati come traverse interne, la consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica effettuata dal Capo del compartimento dell'ANAS competente. 5. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente e' autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato. 6. L'ente cedente la strada, o tronco di essa, e' tenuto a comunicare le variazioni di classifica conseguenti all'applicazione dei commi precedenti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.