Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.)
(Passaggi di proprieta' fra enti proprietari delle strade)
1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade
esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi,
in funzione delle caratteristiche di cui alle lettere A-B e C
dell'articolo 2, comma 6, del codice, si rende necessario il
trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti
proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede
a norma dei commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli
tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dei compartimenti ANAS competenti, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione
dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto e' emanato dal
Presidente della regione competente su proposta degli enti
proprietari interessati, con le modalita' previste dall'articolo 2,
commi 4, 5, e 6.
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade
statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi
del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di
strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.
4. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve
formare oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei
lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i
tratti di strade statali dismessi a seguito di costruzione di
varianti e per i tratti di strada interni agli abitati regolarmente
delimitati come traverse interne, la consegna all'ente nuovo
proprietario della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla
notifica effettuata dal Capo del compartimento dell'ANAS competente.
5. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la
strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato,
l'amministrazione cedente e' autorizzata a redigere il relativo
verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare
all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il
verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa,
o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati
gli estremi del verbale richiamato.
6. L'ente cedente la strada, o tronco di essa, e' tenuto a
comunicare le variazioni di classifica conseguenti all'applicazione
dei commi precedenti all'archivio nazionale delle strade di cui
all'articolo 226 del codice.