Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.) 
     (Passaggi di proprieta' fra enti proprietari delle strade) 
  1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle  strade
esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per  altri  motivi,
in funzione delle  caratteristiche  di  cui  alle  lettere  A-B  e  C
dell'articolo  2,  comma  6,  del  codice,  si  rende  necessario  il
trasferimento  di  strade,  o  di  tronchi  di  esse,  fra  gli  enti
proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si  provvede
a norma dei commi seguenti. 
  2. L'assunzione e la dismissione di strade  statali  o  di  singoli
tronchi avvengono con decreto del Ministro dei  lavori  pubblici,  su
proposta dei compartimenti  ANAS  competenti,  sentiti  il  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'ANAS. Per le strade  non  statali  il  decreto  e'  emanato  dal
Presidente  della  regione  competente   su   proposta   degli   enti
proprietari interessati, con le modalita' previste  dall'articolo  2,
commi 4, 5, e 6. 
  3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti  di  strade
statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i  capisaldi
del tracciato della strada,  perdono  di  diritto  la  classifica  di
strade   statali   e,   ove   siano   ancora    utilizzabili,    sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune. 
  4. La  consegna  all'ente  nuovo  proprietario  della  strada  deve
formare oggetto di  apposito  verbale  da  redigersi  entro  sessanta
giorni dalla data di  pubblicazione  del  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Per  i
tratti di  strade  statali  dismessi  a  seguito  di  costruzione  di
varianti e per i tratti di strada interni agli  abitati  regolarmente
delimitati  come  traverse  interne,  la  consegna   all'ente   nuovo
proprietario della strada deve avvenire entro sessanta  giorni  dalla
notifica effettuata dal Capo del compartimento dell'ANAS competente. 
  5. Qualora l'amministrazione  che  deve  prendere  in  consegna  la
strada, o  tronco  di  essa,  non  interviene  nel  termine  fissato,
l'amministrazione cedente  e'  autorizzata  a  redigere  il  relativo
verbale di consegna alla presenza  di  due  testimoni,  a  notificare
all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario,  il
verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada  dismessa,
o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono  riportati
gli estremi del verbale richiamato. 
  6. L'ente cedente  la  strada,  o  tronco  di  essa,  e'  tenuto  a
comunicare le variazioni di classifica  conseguenti  all'applicazione
dei commi precedenti  all'archivio  nazionale  delle  strade  di  cui
all'articolo 226 del codice.