Art. 5 (Art. 3 Cod. Str.) (Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio) 1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie. 2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilita' anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 5: - Il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989) reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".