Art. 5 (Art. 3 Cod. Str.) 
         (Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio) 
  1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico di cui all'articolo 3, comma 2,  del  codice  sono  contenute
nelle singole disposizioni del presente  regolamento  riguardanti  le
varie materie. 
  2. Le definizioni di barriere architettoniche e  di  accessibilita'
anche  per  persone  con  ridotta  o  impedita  capacita'  motoria  o
sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei  lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  decreto  ministeriale  14  giugno  1989,  n.  236
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1989)  reca:  "Prescrizioni
          tecniche    necessarie    a   garantire   l'accessibilita',
          l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati  e
          di   edilizia   residenziale   pubblica,   sovvenzionata  e
          agevolata, ai  fini  del  superamento  e  dell'eliminazione
          delle barriere architettoniche".