Art. 5 (Art. 3 Cod. Str.)
(Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio)
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute
nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le
varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilita'
anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o
sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 5:
- Il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989) reca: "Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche".