Art. 2. 
         Programmazione sanitaria e indirizzi delle regioni 
  Le  linee  dell'organizzazione  dei  servizi  e   delle   attivita'
destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento  delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione  al  controllo
di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni.