Art. 3. 
            Organizzazione delle unita' sanitarie locali 
  1. L'unita' sanitaria locale e' azienda e si  configura  come  ente
strumentale della regione, dotato di personalita' giuridica pubblica,
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,  contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere  degli  organi
rappresentativi  di  esprimere  il  bisogno   socio-sanitario   delle
comunita' locali. 
  2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare  i  livelli  di
assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale. 
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o serivizi socio-assistenziali per conto degli Enti locali con  oneri
a totale  carico  degli  stessi,  ivi  compresi  quelli  relativi  al
personale, e con contabilita'  separata.  L'unita'  sanitaria  locale
procede alle erogazioni  solo  dopo  l'effettiva  acquisizione  delle
necessarie disponibilita' finanziarie. 
  4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il  direttore  generale
ed il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato  dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
sanitari nonche' dal  coordinatore  dei  servizi  sociali,  nel  caso
previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa  regionale  e  con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma. 
  5. Le regioni disciplinano, entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  nell'ambito  della  propria
competenza le modalita' organizzative e di funzionamento delle unita'
sanitarie  locali  prevedendo  tra  l'altro,  sentite   le   province
interessate: 
    a) la riduzione delle unita'  sanitarie  locali,  prevedendo  per
ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della
provincia. In relazione a  condizioni  territoriali  particolari,  in
specie delle aree montane, ed alla  densita'  e  distribuzione  della
popolazione,  la  regione  puo'  prevedere  ambiti  territoriali   di
estensione diversa; 
    b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti; 
    c) i criteri per la definizione dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo alle  preesistenti  unita'  sanitarie  locali  e  unita'
socio-sanitarie locali; 
    d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali; 
    e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle  unita'  sanitarie
locali; 
    f) e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali ed alle  aziende
ospedaliere di cui all'articolo 4 di ricorrere a qualsiasi  forma  di
indebitamento, fatte salve: 
      1)  l'anticipazione,  da  parte  del  tesoriere,  nella  misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate  previste
nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro; 
      2) la contrazione di mutui o l'accensione  di  altre  forme  di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per  il  finanziamento
di spese di investimento e previa autorizzazione regionale,  fino  ad
un  ammontare  complessivo  delle  relative  rate,  per  capitale  ed
interessi, non superiore  al  15  per  cento  delle  entrate  proprie
correnti previste nel bilancio annuale di competenza,  ad  esclusione
della quota  di  Fondo  sanitario  regionale  di  parte  corrente  di
competenza. 
  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,   nonche'   la   rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore  generale.
Il  direttore  generale  e'  nominato,  previo  specifico  avviso  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della  Giunta
medesima, tra gli iscritti nell'apposito elenco  nazionale  istituito
presso il Ministero della sanita' di cui al comma 10. La  nomina  del
direttore generale deve essere effettuata nel termine  perentorio  di
sessanta giorni dalla data di vacanza  dell'ufficio  e,  in  sede  di
prima applicazione, dalla data di istituzione  dell'unita'  sanitaria
locale. Scaduto tale termine,  qualora  il  Presidente  della  Giunta
regionale non vi abbia provveduto, la nomina del  direttore  generale
e'  effettuata  dal  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto.
L'autonomia di  cui  al  comma  1  diviene  effettiva  con  la  prima
immissione nelle funzioni del direttore generale. 
  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' a tempo  pieno,  regolato
da contratto di diritto privato di durata quinquennale,  rinnovabile,
e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di  eta'.  I
contenuti  di  tale  contratto,  ivi  compresi  i  criteri   per   la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per  gli
affari regionali. 
  Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti  assunti
in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo e dal consiglio  dei  sanitari.  In  caso  di  vacanza
dell'ufficio o nei casi di assenza o  di  impedimento  del  direttore
generale,  le   relative   funzioni   sono   svolte   dal   direttore
amministrativo o dal direttore  sanitario  su  delega  del  direttore
generale o, in mancanza di delega, dal  direttore  piu'  anziano  per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi  si
procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi  motivi  o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in  caso  di
violazione  di  leggi  o  di  principi  di  buon   andamento   e   di
imparzialita' dell'amministrazione, il Presidente della Giunta  della
regione, su conforme delibera  della  giunta,  risolve  il  contratto
dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore
generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai
predetti organi ad adottare  le  misure  adeguate,  provvede  in  via
sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  della
sanita'. 
  7. Il direttore  amministrativo  ed  il  direttore  sanitario  sono
assunti  con  provvedimento  motivato  del  direttore  generale.   Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma  6.  Essi
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati. Per  gravi  motivi,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono  essere
sospesi  o   dichiarati   decaduti   dal   direttore   generale   con
provvedimento motivato. 
  Il direttore sanitario e' un medico  in  possesso  della  idoneita'
nazionale  di  cui  all'articolo  17  che  non  abbia   compiuto   il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno  cinque
anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in  enti  o
strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media   o   grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio  al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il
direttore amministrativo e' un laureato in  discipline  giuridiche  o
economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'
e che abbia svolto per almeno cinque anni una  qualificata  attivita'
di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o
private di media o grande  dimensione.  Il  direttore  amministrativo
dirige  i  servizi  amministrativi  dell'unita'  sanitaria  locale  e
fornisce  parere  obbligatorio  al  direttore  generale  sugli   atti
relativi alle materie  di  competenza.  Le  regioni  disciplinano  le
funzioni del  coordinatore  dei  servizi  sociali  in  analogia  alle
disposizioni previste per i  direttori  sanitario  e  amministrativo.
Sono  soppresse  le  figure  del  coordinatore  amministrativo,   del
coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente  sanitario,   nonche'
l'ufficio di direzione. 
  8. Per i  pubblici  dipendenti  la  nomina  a  direttore  generale,
direttore  amministrativo  e   direttore   sanitario   determina   il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi  assistenziali,  calcolati  sul  trattamento   stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere  il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il  direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa  senza  assegni  con
diritto al mantenimento del posto. 
  9. Il direttore generale non e' eleggibile a  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli  e  assemblee  delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non  siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data  di  scadenza  dei
periodi di durata  dei  predetti  organi.  In  caso  di  scioglimento
anticipato dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni  caso
il direttore generale non e' eleggibile nei  collegi  elettorali  nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio  dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni  in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di  accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia  stato  candidato  e
non sia stato eletto non puo' esercitare per  un  periodo  di  cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto  o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si  sono  svolte  le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle prov-
ince autonome, di consigliere provinciale, di sindaco,  di  assessore
comunale, di presidente o  di  assessore  di  comunita'  montana,  di
membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti  anche  in
regime convenzionale, con le unita' sanitarie locali  o  di  rapporti
economici o  di  consulenza  con  strutture  che  svolgono  attivita'
concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica  anche
ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. 
  10. Il Ministero della sanita' cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento
dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento
della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, da una commissione nominata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  sanita',  e
composta da un magistrato del Consiglio  di  Stato  con  funzioni  di
presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale  della
Direzione generale del Ministero della sanita'  che  cura  la  tenuta
dell'elenco e  da  altri  cinque  membri,  individuati  tra  soggetti
estranei all'amministrazione  statale  e  regionale  in  possesso  di
comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e
della  gestione  dei  servizi  sanitari,  rispettivamente   uno   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro
della sanita' e due dal Presidente della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome.  Nella
provincia autonoma  di  Bolzano  e  nella  regione  Valle  d'Aosta  i
direttori generali sono individuati  tra  gli  iscritti  in  apposito
elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto  da  una
commissione nominata  dal  Presidente  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano e della Regione Valle d'Aosta ed i cui membri  sono  nominati
con le stesse modalita' previste per la  commissione  nazionale.  Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia di bilinguismo e, per la Provincia autonoma  di  Bolzano,  di
riserva proporzionale dei posti  nel  pubblico  impiego.  I  predetti
elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza  dei
principi e dei criteri fissati per gli  elenchi  nazionali  ed  hanno
validita' limitata ai territori provinciale e regionale. 
  La commissione  provvede  alla  costituzione  ed  all'aggiornamento
dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati  a
criteri di verifica dei requisiti.  All'elenco  possono  accedere,  a
domanda, i candidati che non abbiano compiuto  il  sessantacinquesimo
anno di eta', che siano in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  di
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere  ed  attestanti  qualificata  attivita'   professionale   di
direzione tecnica o amministrativa in  enti,  strutture  pubbliche  o
private di media o grande dimensione, con  esperienza  acquisita  per
almeno cinque anni e comunque non  oltre  i  due  anni  precedenti  a
quello dell'iscrizione. 
  11. Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,  direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 
   1) coloro che hanno riportato condanna, anche  non  definitiva,  a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale; 
   2) coloro che sono sottoposti a procedimento  penale  per  delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
   3) coloro che sono stati sottoposti, anche con  provvedimento  non
definitivo ad una misura di  prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
   4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o  a
liberta' vigilata. 
  12. Il consiglio dei sanitari  e'  organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria  ed  e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati  -  con  presenza
maggioritaria della  componente  ospedaliera  medica  se  nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero  -  nonche'  una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
sanitario. Nella componente medica  e'  assicurata  la  presenza  del
medico  veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce   parere
obbligatorio  al  direttore  generale  per  le   attivita'   tecnico-
sanitarie,  anche  sotto  il  profilo  organizzativo,   e   per   gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si  esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere  e'  da
intendersi favorevole ove non  formulato  entro  dieci  giorni  dalla
richiesta. La regione provvede a definire il  numero  dei  componenti
nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la composizione  ed
il funzionamento del consiglio. 
  13. Il collegio dei revisori dura  in  carica  cinque  anni  ed  e'
composto da tre membri, di  cui  uno  designato  dalla  regione,  uno
designato dal Ministro del tesoro,  scelto  tra  i  funzionari  della
Ragioneria Generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o  dalla
conferenza   dei   sindaci   o   dai    presidenti    dei    consigli
circoscrizionali. Il predetto collegio  e'  integrato  da  altri  due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed  uno  designato  dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale
dello Stato, per le  unita'  sanitarie  locali  il  cui  bilancio  di
previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore  a
duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza  del
Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori  contabili  iscritti
nel registro previsto dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale dell'unita' sanitaria  lo-
cale nomina i revisori con specifico provvedimento e li  convoca  per
la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori
all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o
decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti,  il
direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni  dalle
amministrazioni competenti. In  caso  di  mancanza  di  piu'  di  due
componenti  dovra'   procedersi   alla   ricostituzione   dell'intero
collegio.  Qualora   il   direttore   generale   non   proceda   alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni,  il  Ministro  della
sanita', su segnalazione del  Commissario  del  Governo,  provvede  a
costituirlo in via staordinaria  con  due  funzionari  designati  dal
Ministro  del  tesoro  e  un  funzionario  designato   dal   predetto
Commissario del Governo. Il collegio straordinario cessa  le  proprie
funzioni   all'atto   dell'insediamento   del   collegio   ordinario.
L'indennita' annua lorda spettante ai  componenti  del  collegio  dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento  degli  emolumenti
del direttore generale dell'unita' sanitaria  locale.  Al  presidente
del  collegio  compete  una  maggiorazione  pari  al  20  per   cento
dell'indennita' fissata per gli altri componenti. 
  Il  collegio  dei  revisori  vigila  sull'osservanza  delle  leggi,
verifica la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corrispondenza
del rendiconto generale alle risultanze  delle  scritture  contabili,
esamina il  bilancio  di  previsione  e  le  relative  variazioni  ed
assestamento.  Il  collegio  accerta   almeno   ogni   trimestre   la
consistenza di cassa e puo' chiedere notizie  al  direttore  generale
sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I revisori  possono,  in
qualsiasi momento,  procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di
ispezione e di controllo. 
  14. Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di  corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di  indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il  bilancio
di previsione ed il conto consuntivo e rimette alla regione le  rela-
tive osservazioni, verifica  l'andamento  generale  dell'attivita'  e
contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione.
Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide
con il territorio del comune, le funzioni  del  sindaco  sono  svolte
dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una  rappresentanza  costituita  nel
suo seno da non  piu'  di  sette  componenti  nominati  dalla  stessa
conferenza. Dette funzioni non sono delegabili.