Art. 4. 
              Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 
  1. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita' le
proprie indicazioni ai fini della  conseguente  individuazione  degli
ospedali  di  rilievo  nazionale  e  di  alta   specializzazione   da
costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al
comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto il Ministro  della  sanita',  sulla  base  delle  indicazioni
pervenute dalle  regioni  e,  in  mancanza,  sulla  base  di  proprie
valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio  dei  Ministri,
il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera.
Entro sessanta giorni dalla data della  deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri, le regioni costituiscono in  azienda  con  personalita'
giuridica pubblica e  con  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Le
regioni costituiscono altresi' in aziende ospedaliere con le medesime
caratteristiche di autonomia, entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  gli  ospedali  destinati  a
centro di riferimento della rete dei servizi  di  emergenza.  Con  le
stesse  procedure  si  provvede  alla  costituzione  in  aziende   di
ulteriori ospedali, dopo la prima attuazione  del  presente  decreto.
Gli ospedali costituiti  in  azienda  ospedaliera  hanno  gli  stessi
organi previsti per l'unita' sanitaria locale, nonche'  il  direttore
amministrativo, il direttore sanitario e il  consiglio  dei  sanitari
con le stesse attribuzioni indicate nell'articolo  3.  Nel  consiglio
dei  sanitari  e'  garantita  la   presenza   dei   responsabili   di
dipartimento, ferma restando la composizione  prevista  dall'articolo
3, comma 12. La gestione delle aziende ospedaliere  e'  informata  al
principio dell'autonomia economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e
consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. 
  2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale  e
di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) presenza di almeno tre strutture di alta  specialita'  secondo
le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanita'  del
29 gennaio 1992, emanato ai sensi  dell'articolo  5  della  legge  23
ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di  sanita'  e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e
tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attivita' di
alta specialita' e dei  requisiti  necessari  per  l'esercizio  delle
attivita' medesime; 
    b) organizzazione funzionalmente accorpata ed  unitaria  di  tipo
dipartimentale di tutti i servizi che  compongono  una  struttura  di
alta specialita'. 
  3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta  specializzazione  i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel  sistema  di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, nonche'  i  presidi  ospedalieri  in  cui  insiste  la
prevalenza  del  percorso  formativo  del  triennio  clinico,   delle
facolta' di medicina e chirurgia, e, a richiesta dell'universita',  i
presidi  ospedalieri  che  operano   in   strutture   di   pertinenza
dell'universita'. 
  4. Possono essere costituiti in azienda gli  ospedali  destinati  a
centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del
dipartimento di emergenza come individuato ai sensi  dell'articolo  9
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  27  marzo  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, e che  siano,  di  norma,  dotati
anche di eliporto. 
  5. I policlinici universitari sono aziende dell'universita'  dotate
di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.  Lo
statuto dell'universita' determina, su  proposta  della  facolta'  di
medicina,  le  modalita'  organizzative  e  quelle  gestionali,   nel
rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente
decreto  fissati  per  l'azienda   ospedaliera.   La   gestione   dei
policlinici universitari e'  informata  al  principio  dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e  consuntivi  per  centri  di
costo, basati sulle prestazioni effettuate. 
  6. I presidi ospedalieri in cui insiste  la  prevalenza  del  corso
formativo del triennio clinico della facolta' di medicina, costituiti
in aziende ospedaliere, si  dotano  del  modello  gestionale  secondo
quanto previsto dal presente decreto per le aziende  ospedaliere;  il
direttore   generale   e'   nominato   d'intesa   con   il    rettore
dell'universita'. La  gestione  dell'azienda  deve  essere  informata
anche all'esigenza  di  garantire  le  funzioni  istituzionali  delle
strutture universitarie che vi  operano.  L'universita'  e  l'azienda
stabiliscono i casi per i  quali  e'  necessaria  l'acquisizione  del
parere della facolta' di medicina per le decisioni che si  riflettono
sulle strutture universitarie. Nella composizione del  consiglio  dei
sanitari  deve  essere  assicurata  la  presenza   delle   componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse. 
  7. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze,  disciplinano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le modalita' di finanziamento delle aziende  sulla  base  dei
seguenti principi: 
    a) prevedere l'attribuzione da parte della regione di  una  quota
del Fondo sanitario destinata alla  copertura  parziale  delle  spese
necessarie  per  la  gestione,  determinata  nella  percentuale   non
inferiore al 30% e non superiore all'80% dei costi complessivi  delle
prestazioni che l'azienda e' nelle condizioni di erogare,  rilevabile
sulla base della contabilita'; 
    b)  prevedere  gli  introiti  derivanti   dal   pagamento   delle
prestazioni erogate, sulla base di  tariffe  definite  dalla  regione
all'atto della costituzione in azienda tenuto conto del  costo  delle
prestazioni medesime e  della  quota  gia'  finanziata  di  cui  alla
lettera a) nonche' dei criteri  fissati  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 6; 
    c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa  eventualmente
dovute da parte dei cittadini, gli  introiti  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  libero  professionale  dei  diversi  operatori  ed  i
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; 
    d) prevedere i lasciti,  le  donazioni  e  le  rendite  derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse
acquisite per contratti e convenzioni. 
  8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio  bilancio  in  pareggio.  L'eventuale  avanzo  di
amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per eventuali forme  di  incentivazione
al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati   disavanzi   di   gestione   o   la   perdita   delle
caratteristiche strutturali e di attivita'  prescritte,  fatta  salva
l'autonomia   dell'universita',   comportano    rispettivamente    il
commissariamento  da  parte  della  Giunta  regionale  e  la   revoca
dell'autonomia aziendale. 
  9. Gli ospedali che non siano  costituiti  in  azienda  ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria  locale.  Nelle
unita' sanitarie locali nelle  quali  sono  presenti  piu'  ospedali,
questi possono essere  accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi
ospedalieri dell'unita' sanitaria locale  e'  previsto  un  dirigente
medico in  possesso  dell'idoneita'  di  cui  all'articolo  17,  come
responsabile delle funzioni  igienico-organizzative,  su  delega  del
direttore sanitario dell'unita' sanitaria  locale,  ed  un  dirigente
amministrativo  per  l'esercizio  delle  funzioni  gestionali  e   di
coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del direttore
generale e del direttore amministrativo dell'unita' sanitaria locale.
A tutti i presidi di cui al presente comma  e'  attribuita  autonomia
economico-finanziaria  con  contabilita'  separata  all'interno   del
bilancio  dell'unita'  sanitaria  locale,  con  l'introduzione  delle
disposizioni  previste  per  le  aziende   ospedaliere,   in   quanto
applicabili. 
  10. Le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i  presidi
ospedalieri sulla base delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli  stand-
ard ivi previsti con gli indici di  degenza  media,  l'intervallo  di
turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli  stessi
presidi in dipartimenti. 
  All'interno dei presidi ospedalieri  e  delle  aziende  di  cui  al
presente articolo sono riservati spazi adeguati,  da  reperire  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una
quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto  per
la istituzione di camere a  pagamento.  I  direttori  generali  delle
nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino  al
loro  insediamento,  gli  amministratori  straordinari  pro  tempore,
nonche' le autorita' responsabili delle aziende di cui  al  comma  5,
sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni.
In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di assoluta  impossibilita'  di  assicurare  gli
spazi necessari alla libera  professione  all'interno  delle  proprie
strutture, gli spazi  stessi  sono  reperiti,  previa  autorizzazione
della regione, anche mediante convenzioni con case di  cura  o  altre
strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private.  Le  convenzioni   sono
limitate al tempo strettamente necessario per  l'approntamento  degli
spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche
e comunque non possono avere  durata  superiore  ad  un  anno  e  non
possono essere rinnovate. Il ricovero in camere a pagamento  comporta
l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera  stabilita
in  relazione  al  livello  di  qualita'  alberghiera  delle  stesse,
nonche',  se  trattasi  di  ricovero  richiesto  in  regime   libero-
professionale, di una somma  forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli
interventi medici e  chirurgici,  delle  prestazioni  di  diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio  strettamente  connesse  ai   singoli
interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi  stessi.
In ciascuna regione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui  al  presente
articolo, cessano di avere efficacia  le  disposizioni  di  cui  alla
legge 12 febbraio 1968, n. 132 e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonche' le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.  129  in  contrasto
con le norme del presente decreto. 
  11. I posti letto da riservare,  ai  sensi  del  comma  10  per  la
istituzione di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli  spazi
riservati all'esercizio della libera  professione  intramuraria,  non
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412. 
  12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per  quanto  concerne
l'Ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti  ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  fermo
restando  che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato  con  le
modalita' previste dal presente articolo. I regolamenti del personale
dei predetti presidi sono adeguati ai principi del presente decreto e
a quelli dei cui all'articolo 4, comma 7,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412,  e  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  della
sanita'. 
  13. I rapporti tra  l'ospedale  Bambino  Gesu',  appartenente  alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta  ed  il
Servizio    sanitario    nazionale,    relativamente    all'attivita'
assistenziale, sono disciplinati da appositi  accordi  da  stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede,  il  Sovrano  Militare  Ordine  di
Malta ed il Governo italiano.